Statuto

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” Cagliari

Statuto di Autonomia

Approvato con D.D. n. 325 del 27.06.05


TITOLO I PRINCIPI GENERALI

 

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

 

TITOLO III STRUTTURA ED ORDINAMENTO DIDATTICO

 

TITOLO IV BIBLIOTECA

 

TITOLO V AUTONOMIA REGOLAMENTARE

 

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE GENERALE DEGLI UFFICI E DEI CENTRI DI SERVIZIO

 

TITOLO VII NORME FINALI

 

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

art. 1 - Natura e ruolo

1. Il Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, di seguito denominato Conservatorio, è un’Istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, con piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita autonomamente nel rispetto dei propri fini istituzionali. Il Conservatorio, nei limiti stabiliti dalla legge, gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Il Conservatorio rappresenta la propria comunità di docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti ed opera con il loro concorso.

[Torna all'indice]

art. 2 - Finalità

1. Il Conservatorio, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione italiana e della legge 508/99 è un’Istituzione di alta formazione ed è sede primaria dell’elaborazione, dello sviluppo e della trasmissione dell’arte musicale. A tal fine:

a) attiva corsi di formazione, di perfezionamento e di specializzazione; 
b) promuove e cura la ricerca artistica, scientifica, tecnica e pedagogica in tutti i campi e settori della musica;
c) rilascia diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e specifici titoli di formazione alla ricerca;
d) organizza una propria attività di produzione artistica, di sperimentazione e di ricerca correlata all’attività didattica;
e) cura, anche in collaborazione con enti e istituzioni con cui condivide fini ed indirizzi, la conservazione e l’arricchimento del proprio patrimonio scientifico, bibliografico, audiovisivo e strumentale.
f) promuove, per il conseguimento delle finalità statutarie, la creazione di rapporti, anche tramite convenzioni, collaborazioni e consulenze, con altre istituzioni ed organismi regionali, nazionali ed internazionali, ai fini di favorire la conoscenza, la diffusione e lo scambio del sapere e dell’arte musicale.

[Torna all'indice]

art. 3 - Indirizzi e libertà di insegnamento e ricerca

1. Il Conservatorio informa la propria azione ai principi di legalità, libertà e democrazia, imposta le proprie attività su criteri di efficienza ed efficacia ed assume la programmazione come metodo ordinario della propria azione.

2. Il Conservatorio opera per favorire:

a) la valorizzazione delle competenze, delle esperienze, delle capacità e dell’impegno nel campo musicale di chi opera nella sua struttura;

b) l’accesso al mondo del lavoro dei propri diplomati e specializzati;

c) la rimozione, congiuntamente a enti istituzionalmente a ciò preposti, degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso alla formazione e alla specializzazione a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in particolare con riferimento alla collocazione insulare del Conservatorio

d) lo studio e la valorizzazione del patrimonio musicale sardo.

3. In conformità all’art. 33 della Costituzione italiana, il Conservatorio garantisce ai singoli docenti e alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione piena libertà, autonomia e libero accesso ai finanziamenti, alle infrastrutture e alle dotazioni tecniche e scientifiche dell’Istituto, secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.

[Torna all'indice]

art. 4 - Finanziamenti

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da contributi e da forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti di alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni anche derivanti dalle concessioni in uso dei propri spazi per attività musicali e culturali.

[Torna all'indice]

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

art. 5 - Organi di governo e gestione

1. Sono organi di governo e di gestione del Conservatorio ed esercitano i poteri e le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Consiglio accademico;

e) il Collegio dei professori;

f) la Consulta degli studenti;

g) il Nucleo di valutazione;

h) il Collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori (lettera e) durano in carica tre anni ed i loro componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. I compensi dei componenti degli organi di cui al comma 1, ove spettanti, sono a carico del bilancio del Conservatorio, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti stabiliti dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e della Finanza.

[Torna all'indice]

art. 6 - Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell’Istituzione, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 1.

2. E’ nominato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, su designazione del Consiglio accademico che si esprime, entro il termine di trenta giorni, su una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.

3. Convoca e presiede il Consiglio d’amministrazione e fissa l’ordine del giorno.

4. Promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio e attiva rapporti di cooperazione con i soggetti pubblici o privati presenti sul territorio.

5. Su materia di competenza del Consiglio d’amministrazione, nell’esclusivo interesse del Conservatorio, può adottare, in caso di comprovata urgenza, necessari e indifferibili provvedimenti che devono essere sottoposti alla ratifica dell’organo stesso alla prima riunione utile.

6. In caso di assenza o impedimento può delegare le proprie funzioni, che non gli siano espressamente riservate, al componente del Consiglio d’ Amministrazione rappresentante del Ministero.

[Torna all'indice]

art. 7 - Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

2. E' eletto, secondo le procedure previste dal regolamento generale, dai docenti, nonché dagli accompagnatori al pianoforte del Conservatorio, tra i soli docenti, anche di omologhe Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’art. 2, comma 7 lettera a) della legge 508/99.

3. Dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

4. Nell’ipotesi di conferimento dell’incarico di direttore ai sensi dell’art. 241 comma 5 del D.L. 16/4/94 n° 297 il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

5. Convoca e presiede il Consiglio accademico e sovrintende all’esecuzione delle relative delibere.

6. Convoca e presiede il Collegio dei professori.

7. Vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca e di produzione e impartisce direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti autonomi del Conservatorio.

8. È titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

9. Presenta al Consiglio di Amministrazione, all’inizio di ogni anno accademico, una relazione revisionale e programmatica, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio accademico, degli orientamenti pervenuti dal Collegio dei professori e, sentito il Direttore amministrativo, della situazione gestionale del Conservatorio.

10. Può, nei limiti di legge e dello statuto, disporre la delega delle proprie funzioni, che non gli siano espressamente riservate.

11. Designa un vicedirettore, scelto tra i docenti in servizio presso il Conservatorio almeno da cinque anni, che lo supplisca in caso di assenza o impedimento nelle competenze non espressamente riservategli da specifica disposizione legislativa o regolamentare.

12. Qualora lo richieda, è esonerato, per il periodo del suo mandato, dagli obblighi didattici.

[Torna all'indice]

art. 8 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l’organo di governo del Conservatorio in materia di amministrazione, finanza, economia e patrimonio.

2. E’ composto da cinque membri di diritto:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) un docente del Conservatorio, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;

d) uno studente eletto dalla Consulta degli studenti;

e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. E’ integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I Consiglieri di cui al comma 2, lett. e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Alle riunioni partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

6. Nelle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

7. Esercita collegialmente le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.

8. In attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio.

9. delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione.

10. Approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo.

11. Definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su indicazione del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. La definizione dell’organico è approvata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica

12. Vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

13. Delibera la costituzione del Nucleo di valutazione, in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto.

14. Determina la misura dei contributi a qualsiasi titolo richiesti.

15. Partecipa alle riunioni un assistente amministrativo verbalizzante designato dal Presidente.

[Torna all'indice]

art. 9 - Il Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico è l’organo che determina il piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca.

2. E’ composto da 11 membri:

a) il Direttore che lo presiede;

b) otto docenti del Conservatorio eletti dal corpo docente tra i docenti che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio presso l’Istituzione ed abbiano presentato al Collegio dei professori, secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento generale, un curriculum che faccia riferimento alle esperienze professionali acquisite;

c) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

3. Il Consiglio accademico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e nel rispetto dell’autonomia didattica e di ricerca dei docenti, determina il piano e la programmazione dell’attività didattica, di ricerca e di produzione.

4. Assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui al comma 3.

5. Delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lett. h della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti.

6. Designa un docente del Conservatorio quale componente del Consiglio di amministrazione.

7. Esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di amministrazione.

8. Partecipa alle riunioni un assistente amministrativo verbalizzante designato dal Direttore.

9. E’ convocato dal Direttore e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti il Consiglio medesimo.

[Torna all'indice]

art. 10 - Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei professori svolge funzione di supporto alle attività del Consiglio accademico, secondo le modalità del presente Statuto.

2. E’ composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, in servizio presso il Conservatorio.

3. E’ convocato dal Direttore almeno due volte l’anno e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti il Collegio medesimo.

4. Formula pareri e proposte al Consiglio accademico, in materia di indirizzo e programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca.

5. Formula pareri e avanza richieste sulla modifica dello statuto e dei regolamenti.

[Torna all'indice]

art. 11 - La Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è l’organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti del Conservatorio.

2. L’elettorato attivo e passivo compete agli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

3. La consulta degli studenti si dà un suo regolamento.

4. È formata da un numero di rappresentanti eletti fra gli studenti del Conservatorio in base al seguente schema:

  • fino a cinquecento studenti: tre rappresentanti;
  • fino a mille studenti: cinque rappresentanti;
  • fino a millecinquecento studenti: sette rappresentanti;
  • fino a duemila studenti: nove rappresentanti;
  • oltre duemila studenti: undici rappresentanti.

5. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio accademico.

6. La Consulta designa i rappresentanti in Consiglio di amministrazione e in Consiglio accademico.

7. Esprime i pareri previsti dalla legge e dallo statuto, indirizza richieste e formula proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione, con particolare riferimento all’organizzazione didattica, ai servizi per gli studenti e alla efficace attuazione del diritto allo studio.

8. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

[Torna all'indice]

art. 12 - Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).

2. Il risultato dell’attività del Nucleo di valutazione può essere reso pubblico nel rispetto della normativa sulla riservatezza.

3. Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. È formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, e uno interno all’Istituto, designato secondo le modalità stabilite dal regolamento generale.

4. Il Conservatorio assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie.

[Torna all'indice]

art. 13 - Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.

3. In quanto compatibili, ad esso si applicano le disposizioni del codice civile.

[Torna all'indice]

TITOLO III - STRUTTURA ED ORDINAMENTO DIDATTICO

art. 14 - Struttura e ordinamento didattico

1. L’offerta formativa del Conservatorio, nonché la sua articolazione in strutture didattiche, di ricerca e di produzione sono stabilite dal regolamento didattico di cui all’art. 17, in conformità ai regolamenti attuativi della Legge 508/99.

[Torna all'indice]

TITOLO IV – BIBLIOTECA

art. 15 - Biblioteca

1. Il Conservatorio promuove la conservazione, la valorizzazione e l’arricchimento del patrimonio bibliografico, audiovisivo e documentale custodito nella sua Biblioteca e opera per incrementarne la fruibilità, sia in relazione all’attività didattica, di ricerca e di correlata produzione, che in relazione alla sua funzione di biblioteca musicale sul territorio.

2. La Biblioteca opera anche nell’ambito del Servizio Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali e dei sistemi di cooperazione bibliotecaria locali, nazionali ed internazionali.

3. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, il Conservatorio assicura alla Biblioteca un adeguato bilancio e le attribuisce autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

[Torna all'indice]

TITOLO V - AUTONOMIA REGOLAMENTARE

art. 16 - Autonomia regolamentare

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi del Conservatorio sono fissate, secondo quanto previsto della Legge 508/99 e nel rispetto della normativa vigente, dai regolamenti di cui ai seguenti art. 17-21

[Torna all'indice]

art. 17 - Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico disciplina l’ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale, nonché le strutture didattiche, di ricerca e di produzione del Conservatorio.

2. È deliberato dal Consiglio accademico, sentiti il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti. Per l’elaborazione del regolamento didattico, il Consiglio accademico può avvalersi di una commissione formata da docenti del Conservatorio e da esperti esterni.

3. È trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

[Torna all'indice]

art. 18 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell’autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. È deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

3. È trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

4. Per l’elaborazione del regolamento di cui sopra, il Conservatorio può avvalersi di una commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione, formata da membri interni ed esterni al Conservatorio.

[Torna all'indice]

art. 19 - Regolamento generale

1. Il Regolamento generale, fatto salvo quanto specificatamente oggetto di altri regolamenti, prevede le norme attuative dello Statuto e disciplina l’organizzazione generale del Conservatorio.

2. È elaborato da una Commissione designata dal Collegio dei professori.

3. È deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico, e adottato con decreto del Presidente.

[Torna all'indice]

art. 20 - Regolamento della biblioteca e della gestione dei beni archivistici e documentali

1. Il Regolamento della biblioteca e della gestione dei beni archivistici e documentali disciplina l’attività della biblioteca e di quanto connesso alla conservazione e alla gestione dei beni bibliografici e documentali del Conservatorio.

2. È elaborato da una Commissione formata dal Direttore, dal Bibliotecario e da ulteriori componenti designati, secondo quanto stabilito dal regolamento generale, tra il personale docente e non docente.

3. È deliberato dal Consiglio di Amministrazione e adottato con decreto del Presidente.

[Torna all'indice]

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEGLI UFFICI

art. 21 - Organizzazione degli uffici

1. Ai sensi dell’art. 13 del DPR 132 del 28/02/03, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore e del Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio accademico, delibera il regolamento relativo all’organizzazione degli uffici.

2. Il regolamento è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

[Torna all'indice]

art. 22 - Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è nominato secondo le procedure di cui all’art. 13 del DPR * ed è responsabile della gestione amministrativa, patrimoniale, organizzativa, finanziaria e contabile del Conservatorio.

2. E’ a capo degli uffici ed esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, curandone il buon andamento e l’ordinato svolgimento.

3. L’incarico è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente del Conservatorio, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all’area direttiva e può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto
dall’art. 19 del D. Lvo 30.03.01, n.165. (
* comma abrogato con sentenza n. 6451/2009 del Consiglio di Stato che ha annullato l’art. 13 , comma secondo del D.P.R. n. 132/2003)

4. Il Direttore Amministrativo:

a) sottopone proposte agli organi di gestione del Conservatorio inerenti all’organizzazione dei servizi e del personale;

b) definisce l’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;

c) provvede, nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, all’attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale non docente;

5. Al Direttore Amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

* art. 13 , comma secondo del D.P.R. n. 132/2003 annullato dalla sentenza n. 6451/2009 del Consiglio di Stato.

 

[Torna all'indice]

art. 23 - Centri di servizio

1. Il Conservatorio, nei limiti della disponibilità di bilancio, coerentemente con gli indirizzi espressi dal Consiglio accademico e al fine di integrare ed agevolare le sue attività istituzionali, prevede Centri di Servizio atti, in particolare, all’offerta di supporti:

a) informatici;

b) linguistici;

c) tecnici;

d) statistici;

e) editoriali;

f) logistici e di accoglienza;

2. I Centri di Servizio possono essere costituiti, se necessario, in forma consorziata con altre Istituzioni ed Enti pubblici o privati.

3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento sono stabilite e disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti

[Torna all'indice]

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

art. 24 - Calendario dell’Anno accademico

1. Il calendario dell’anno accademico è deliberato dal Direttore, sentito il Consiglio accademico.

[Torna all'indice]

art. 25 - Incompatibilità delle cariche

1. Le incompatibilità delle cariche negli organi di gestione e di governo sono definite dal regolamento generale del Conservatorio.

2. In prima applicazione è incompatibile la carica di componente il Consiglio di Amministrazione con quella di componente il Consiglio accademico nonché la funzione di vicedirettore con quella di componente il Consiglio Accademico

[Torna all'indice]

art. 26 - Modifiche allo statuto e ai regolamenti

1. Modifiche allo statuto e ai regolamenti possono essere apportate secondo le stesse procedure seguite per la loro emanazione.

[Torna all'indice]

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

art. 27 - Disposizioni transitorie

1. Nelle materie in ordine alle quali si renda necessario, in base alle norme statutarie, la preventiva adozione di appositi regolamenti, continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti, la normativa vigente in quanto compatibile.

[Torna all'indice]

art. 28 - Elezione del Direttore

1. In prima applicazione del presente statuto, e fino all’applicazione del regolamento di cui all’art. 2, comma 7 lettera a) della legge 508/99:

a) il Direttore è eletto dai docenti del Conservatorio nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i soli docenti del Conservatorio e di omologhe Istituzioni che abbiano almeno 8 anni di anzianità di servizio a ruolo e che abbiano presentato la loro candidatura, accompagnata dal programma e da un curriculum che faccia riferimento alle esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;

b) La candidatura alla direzione deve essere presentata 30 giorni prima delle votazioni ed affissa all'albo del Conservatorio;

c) La votazione si svolge a scrutinio segreto;

d) Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancata elezione, a distanza di 7 giorni dalla prima votazione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

[Torna all'indice]

art. 29 - Elaborazione e delibera del Regolamento didattico

1. In prima applicazione del presente statuto il regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione.

2. Per l’elaborazione del regolamento didattico il Conservatorio può costituire, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Collegio dei professori e della rappresentanza degli studenti, appositi organismi composti da membri appartenenti al Conservatorio e da esperti esterni.

[Torna all'indice]

art. 30 - Elaborazione e delibera del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. In prima applicazione del presente Statuto, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, integrato da due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

[Torna all'indice]

 

Data di ultima modifica: 31/08/2022