Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
“Giovanni Pierluigi da Palestrina”
Piazza Porrino, 1 – 09128 CAGLIARI
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Prot. 8978/C16 del 25/08/08
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAGLIARI
1. Le elezioni del direttore si rendono necessarie quando stia per terminare il periodo di durata triennale del mandato previsto dall’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
2. Le elezioni si rendono altresì necessarie nel caso di cessazione anticipata del mandato triennale del direttore di cui al successivo articolo 24.
Articolo2
Formalità dell’avviso delle elezioni.
1. Entro novanta giorni precedenti la naturale scadenza del direttore in carica, il direttore del Conservatorio dispone l’affissione all’albo del Conservatorio del decreto recante l’indizione delle elezioni del nuovo direttore.
2. L’avviso deve contenere:
a) data di inizio e fine mandato del direttore in carica uscente o data di cessazione anticipata;
b) data di inizio e fine mandato del neo direttore;
c) requisiti di accesso all’elenco dei candidati alla carica di direttore così come individuati al successivo articolo 3;
3. La data di scadenza per la presentazione delle candidature alla carica di direttore sarà individuataentroi trenta giornisuccessivi alla pubblicazione del decreto per l’indizione delle elezioni.
4. La data di pubblicazione dell’elenco provvisorio dei candidati alla carica di direttore sarà individuata entro otto giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature alla carica di direttore.
5. Entro tre giorni dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio dei candidati alla carica di direttore possono essere presentati eventuali reclami. In caso di reclami il Comitato dei Garanti deve pronunciarsi entro 3 giorni dalla loro presentazione.
6. Decorsi 3 giorni senza che siano stati presentati reclami l’elenco diventa definitivo.
7. La data del primo giorno delle votazioni sarà individuata entro i dieci giorni successivialla data di pubblicazione dell’elenco definitivo dei candidati alla carica di direttore;
8. Le votazioni si terranno in cinque giorni consecutivi, anche se interrotti dalla domenica o altre festività.
9. Le ore di apertura del seggio elettorale, anche in caso di ballottaggio, saranno quattro giornaliere: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del mattino e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 del pomeriggio.
10. La data dell’eventuale ballottaggio sarà individuata sette giorni dopo l’ultimo giorno della prima votazione.
11. Qualora le date di cui ai precedenti commi coincidano con giorni festivi, le stesse si intendono differite nei giorni feriali immediatamente successivi.
Requisiti per l’accessoalla carica di direttore.
1. Visto l’art. 7, comma 2 dello Statuto del Conservatorio di Cagliari, hanno diritto ad essere inclusi in uno specifico elenco di candidati alla carica di direttore, i docenti di prima fascia in servizio con contratto a tempo indeterminato nei Conservatori di Musica o Istituzioni del comparto AFAMche abbiano presentato regolare domanda di candidatura nei termini previsti dall’avviso delle elezioni e che posseggano, alla data di scadenza per la presentazione della candidatura alla carica di direttore, nessuno escluso, i seguenti requisiti:
a) otto anni di servizio come docente a tempo indeterminato prestato presso i Conservatori di Musica o Istituzioni del comparto AFAM;
b) esperienza artistica e/o professionale e/o di direzione;
Presentazione delle candidature alla carica di direttore.
1. I docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nei Conservatori di Musica o Istituzioni del comparto AFAM che ritengano di possedere tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 3, possono presentare, nei terminiprevisti dall’avviso delle elezioni del direttore, domanda per la candidatura alla carica di direttore.
2. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Conservatorio di Cagliari, pena la decadenza, entro le ore 12 del giorno di scadenza
3. In caso di invio delle domande tramite il servizio postale, il candidato è tenuto, pena la decadenza, alla trasmissione con raccomandata AR entro i termini di scadenza previsti (farà fede il timbro postale) e ad anticipare la spedizione via fax entro le ore 12 del giorno di scadenza.
4.La domanda, redatta in carta semplice, dovrà contenere i seguenti dati e allegati:
Articolo 5
Verifica dei requisiti..
1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Comitato dei Garanti avvia immediatamente il procedimento relativo alla formazione dell’elenco provvisorio dei candidati alla carica di direttore.
2. Nell’elenco dei candidati alla carica di direttore saranno inclusi tutti coloro che, avendo presentato regolare domanda nei termini previsti, soddisfino tutti i requisiti previsti dall’articolo 3.
Articolo6
Esclusioni.
1. Il Comitato dei Garanti escluderà dalla procedura di candidatura, ovvero non inserirà nell’elenco dei candidati alla carica di direttore, coloro che incorrano in uno dei seguenti casi:
2. Non possono presentare domanda di candidaturacoloro che abbiano ricoperto la carica di direttore di Conservatorio o Istituzioni del comparto AFAM per due mandati consecutivi successivi alla data di entrata in vigoredello Statuto del Conservatorio di Musica di Cagliari.
Articolo7
Formazione dell’elenco dei candidati alla carica di direttore.
1. Entro otto giorni dopo la scadenza per la presentazione delle candidature, il Comitato dei Garanti dispone la pubblicazione all’albo del Conservatorio dell’elenco provvisorio dei candidati alla carica di direttore; tale elenco deve contenere i cognomi ed i nomi dei candidati disposti in ordine alfabetico.
2. Saranno ammessi i reclami presentati entro tre giorni dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio.
3. I reclami devono essere presentati al Comitato dei Garanti mediante formale deposito effettuato direttamente all’Ufficio Protocollo del Conservatorio o mediante invio di fax al numero telefonico indicato nell’avviso delle elezioni.
4 Non saranno considerati tempestivamente prodotti i reclami pervenuti oltre il termine di tre giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio.
5. Il Comitato dei Garanti esaminerà i reclami pervenuti nei tre giorni a disposizione degli interessati e successivamente disporrà la pubblicazione all’albo dell’elenco definitivo dei candidati alla carica di direttore.
6. La pubblicazione dell’elenco definitivo dei candidati alla carica di direttore sarà disposta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio.
7. Il Comitato dei Garanti provvederà a disporre la pubblicazione all’albo e sull’area riservata dei docenti nel sito web del curriculum artistico-professionale e del programma dei candidati.
9. Qualora le date di cui ai precedenti commi 1 e 2 coincidano con giorni festivi, le stesse devono essere differite nei giorni feriali immediatamente successivi.
Articolo8
Aventi diritto al voto.
1. Hanno diritto al voto i docenti dell’Istituzione di prima e seconda fascia, compreso il direttore uscente, in servizio con contratti a tempoindeterminato e determinato alla data di inizio delle operazioni di voto.
2.I docenti titolari nel Conservatorio di Cagliari, ma in servizio presso altra sede, per poter esercitare il diritto di voto nella sede di titolarità dovranno comunicare formalmente la loro volontà entro 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto. Il Conservatorio provvederà ad inviare ai docenti utilizzati formale comunicazione per poter consentire loro di esercitare o meno il diritto di voto
3. Nel caso non pervengano nei termini specifiche richieste, il voto sarà esercitato dal suo supplente in servizio.
4. Il Comitato dei Garanti predisporrà la pubblicazione all’albo dell’elenco degli aventi diritto al voto entro 15 giorni precedenti l’inizio delle votazioni.
5. L’elenco degli aventi diritto rimarrà affisso all’albo fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
6. Eventuali omissioni o indebite inclusioni segnalate al Comitato dei Garanti potranno essere sanate fino all’apertura del seggio elettorale.
Articolo9
Comitato dei Garanti, Commissione elettorale,
operazioni preliminari alla votazione e formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto
1. Il Comitato dei Garanti sovrintende alle operazioni elettorali ed è compostoda 3 docenti dell’Istituto più 2 supplenti, eletti dal Collegio dei Professori entro i dieci giorni precedenti alla data di pubblicazione dell’elenco definitivo dei candidati alla carica di direttore. Il Comitato dei Garanti nella prima seduta elegge il Presidente.
2. Non possono far parte del Comitato dei Garanti i candidati alla carica di direttore.
3. La Commissione elettorale è compostada 3 docenti dell’Istituto più 2 supplenti, eletti dal Collegio dei Professori entro dieci giorni dalla data di pubblicazioni dell’elenco definitivo dei candidati alla carica di direttore. La Commissione Elettorale nella prima seduta elegge il Presidente.
4.Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alla carica di direttore.
5. Il Comitato dei Garanti e la Commissione Elettorale si avvalgonodella consulenza legale del Direttore Amministrativo del Conservatorio.
6. La Commissione Elettorale provvede a predisporre un registro degli aventi diritto al voto, che consti dei seguenti dati:
7. L’elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere disposto in ordine alfabetico.
8. La Commissione Elettorale provvede, inoltre, a predisporre due identici registri per l’annotazione dei risultati dello spoglio che constino dei seguenti dati:
Articolo10
Preparazione delle schede.
Articolo11
Urna.
1. La Commissione Elettorale provvede al reperimento di un’apposita urna o di un equivalente contenitore che abbia dimensioni tali da consentire la raccolta di tutte le schede preparate per gli aventi diritto al voto.
2. Sulla parte superiore l’urna deve esserci una fessura tale da permettere l’introduzione di una scheda per volta.
3. Le parti dell’urna soggette ad apertura devono essere sigillate mediante apposizione di nastro adesivo riportante le firme dei componenti la Commissione Elettorale.
4. L’urna così preparata resterà chiusa sino alla conclusione delle operazioni di voto ovvero potrà essere aperta solo per procedere allo spoglio delle schede ivi contenute.
Articolo 12
Postazione di voto.
1. La Commissione elettorale predispone una postazione tale da consentire al votante l’espressione di voto nella più completa segretezza.
2. La postazione di voto deve essere collocata nella parte più lontana all’accesso del seggio e distante dal tavolo della Commissione Elettorale.
3. La Commissione elettorale fornirà una matita copiativa ai votanti.
4. In prossimità della postazione di voto, ovvero in modo ben visibile al votante, dovrà essere apposta copia dell’elenco delle cause di nullità delle schede di cui all’articolo 17.
Articolo13
Pubblicazione delle modalità di voto e dell’elenco dei candidati.
1. Copia dell’elenco dei candidati e copia delle norme per l’elezione alla carica di direttore devono essere affisse fuori del seggio elettorale e nel seggio elettorale stesso a cura della Commissione elettorale.
Articolo14
Votazioni e modalità di voto.
1. Il voto è segreto.
2. Sono ammessi al seggio elettorale coloro i quali risultino inseriti nell’apposito registro degli aventi diritto al voto.
3. È consentito l’accesso al seggio elettorale di un solo votante per volta.
4. Il voto non sarà consentito ai soggetti che:
5. È possibile esprimere una sola preferenza contrassegnando con una X la casella posta a fianco del nome del candidato prescelto.
6. Dopo l’accesso al seggio, un componente della commissione elettorale, verificato che il nominativo di chi si presenta al seggio è compreso nel registro degli aventi diritto al voto, compilerà il registro con tutti i dati di cui all’articolo 9 comma 6 ed inviterà il votante ad apporre una firma leggibile nell’apposito spazio sul citato registro.
7. Ad ogni chiusura del seggio elettorale la commissione provvede a sigillare la fessura superiore dell’urna secondo le modalità di cui all’articolo 11 comma 3.
8 Durante i periodi di chiusura del seggio elettorale l’urna verrà custodita in cassaforte a cura della Commissione elettorale.
Articolo15
Operazioni preliminari allo spoglio e schede inutilizzate.
1. Prima ancora di procedere all’apertura dell’urna, la prima operazione disposta dal Presidente della Commissione elettorale sarà quella del conteggio dei non votanti e delle schede vidimate e inutilizzate per mancata presentazione al seggiodegli aventi diritto al voto.
2. Il presidente procede alla numerazione delle schede non votate.
3. Le schede non votate andranno poi inserite in una busta sigillata dalla Commissione elettorale con firma e bollo. Il numero delle schede non votate deve corrispondere al numero dei non votanti.
Articolo16
Spoglio delle schede dell’urna.
1. Lo spoglio delle schede elettorali deve avvenire immediatamente dopo la chiusura definitiva del seggio elettorale, ovvero dopo la conclusione delle operazioni preliminari di cui al precedente articolo 15.
2. Le operazioni di spoglio delle schede sono pubbliche.
3. Tra il tavolo di lavoro del seggio elettorale ed il pubblico presente dovrà esserci una distanza tale da consentire un sereno svolgimento delle operazioni di spoglio.
4. Ultimate le operazioni relative alle schede inutilizzate, il Presidente della Commissione apre l’urna ed esegue le seguenti operazioni:
a) dopo aver aperto una scheda, acquisito il parere degli altri componenti la Commissione elettorale,dichiara se trattasi di scheda nulla, bianca o valida.
5. Le schede nulle o bianche, vidimate dalla Commissione elettorale, saranno disposte dal Presidente in apposito contenitore.
6. Se si tratta di scheda valida il presidente procede alla lettura ad alta voce della preferenza espressa la quale andrà immediatamente registrata dagli altri due componenti la Commissione elettorale sugli appositi registri dello spoglio mediante apposizione di una X nelle caselle numerate situate in corrispondenza dei candidati; dopodiché il presidente dispone l’inserimento della scheda valida in un secondo separato contenitore per la fascicolazione finale.
Articolo17
Schede nulle.
1. La scheda elettorale deve essere dichiarata nulla quando:
Articolo18
Schede bianche.
Articolo19
Schede valide.
1. La scheda elettorale deve essere dichiarata valida quando consti di una sola preferenza e non ricorra alcuna delle circostanze previste per la dichiarazione di nullità della scheda.
Articolo20
Fascicolazione delle schede.
1. Terminate le operazioni di spoglio il presidente procede alla fascicolazione di tutte le restanti schede secondo il seguente ordine:
a) schede nulle e bianche;
b) schede valide.
2. Nessuna alterazione può essere apportata dai componenti la Commissione Elettorale alle schede nulle, bianche e valide.
3. I plichi dovranno essere depositati in cassaforte a cura della Commissione elettorale.
Articolo21
Verbalizzazione dei risultati delle votazioni ed elezione del direttore.
1. Terminate le operazioni di fascicolazione delle schede il presidente della Commissione Elettorale procede alla verbalizzazione dei risultati delle votazioni.
2. Il verbale dei risultati delle votazioni deve contenere i seguenti dati:
3. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati si applica l’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, comma 5. lett. c.
4. Viene eletto direttore il candidato che ottiene le preferenze del 50% più uno degli aventi diritto al voto, ovvero la maggioranza assoluta.
5. Ai fini della validità della votazione il quorum necessario è il 50% più uno alla cui formazione concorrono anche le schede bianche e nulle.
6. Copia autenticata del verbale così redatto sarà consegnato al Presidente del Comitato dei Garanti che ne curerà l’affissione all’albo del Conservatorio.
7. Copia del medesimo verbale di cui al comma precedente deve essere trasmessa dal Presidente del Comitato dei Garanti al Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca.
8. Il direttore eletto subentra, a tutti gli effetti, al precedente direttore a partire dalla data indicata alla lettera b) dell’articolo 2 e dura in carica tre anni.
Articolo22
Ballottaggio.
1. In caso di mancata elezione, ovvero nel caso che nessun candidato nella prima votazione raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, sette giorni dopo l’ultimo giorno della prima votazione, si procede ad una seconda votazione, secondo le modalità previste dall’art. 2 commi 8 e 9 con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. In caso di ballottaggio viene eletto direttore il candidato che riporti la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
3. In caso di parità nel ballottaggio verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.
4. Per la votazionedel ballottaggio si osservano le disposizioni procedurali degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
Articolo23
Ricorsi.
1.Trascorsi cinque giorni dall’affissione all’albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati
ricorsi al Comitato dei Garanti da parte dei soggetti interessati, il risultato diviene definitivo.
Articolo24
Elezioni per cessazione anticipata dello status di Direttore.
1. Nel caso di recesso volontario, il direttore dimissionario è tenuto a presentare comunicazione scritta al M.I.U.R.
2. Il recesso produce effetti dal momento in cui viene ufficialmente depositato agli atti, ovvero dalla data di registrazione al protocollo.
Art. 25
Responsabile del procedimento.
1. A norma degli artt. 5 e 6 della L. 7/08/90 n° 241 e successive modificazioni il Direttore Amministrativo del Conservatorio è il responsabile del procedimento.
Art 26
Nomina del Direttore.
1. Il Direttore è nominato, con decreto, dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Il Regolamento è stato presentato dalla Commissione in data 17/10/07 e approvato dal Consiglio di Amministrazionenella seduta dell’11/08/08.